TENERSI LA BARCA : 2756 Codice Civile - NON PUO' ESSERE INTERPRETATO COME SI VUOLE
Dispositivo dell'art. 2756 Codice Civile
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili [1152] hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese [2778 n. 4](1).
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa [1153, 2747], qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede(2).
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno [2797; 502 c.p.c.; 53 l. fall.](3).
E' BENE RICORDARE CHE:
Note
(1) La norma si fonda su un presupposto fondamentale: i beni sui quali vengono posti i privilegi devono necessariamente trovarsi presso chi ha affrontato la spesa o compiuto le prestazioni migliorative.
(2)Perchè il privilegio generale posto sui beni in questione possa essere opponibile anche ai terzi estranei, è necessaria la dimostrazione probatoria espressa della bona fides, la quale è ovviamente a carico del creditore medesimo.
(3)Nel caso in cui non abbia ottenuto piena soddisfazione della propria pretesa, il creditore può vantare il cosiddetto diritto di ritenzione nei confronti del bene: un diritto in virtù del quale egli è legittimato alla trattenuta presso di sè della cosa che dovrebbe invece essere di regola restituita al legittimo proprietario. Si tratta chiaramente di un metodo finalizzato ad esercitare pressione sul debitore, per indurlo all'adempimento del suo debito.
Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1130 La trattazione particolare dei privilegi sui mobili forma oggetto della seconda sezione del capo in esame, la quale è divisa in due paragrafi: il primo si occupa dei privilegi generali, il secondo dei privilegi speciali. Tra i privilegi generali ho mantenuto, nell'art. 2751 del c.c., quelli già accolti dal codice del 1865 nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1956; a questi ho aggiunto i crediti dipendenti dal rapporto di lavoro e i crediti degli alimenti dovuti per legge. Ho esaudito così, riguardo ai primi, il voto, pienamente conforme alle direttive del Regime, di estendere a qualunque prestazione di opera, sia materiale sia intellettuale, il privilegio che il codice del 1865 accordava alle sole persone di servizio, e il codice di commercio, per il caso di fallimento, soltanto agli operai, institori e commessi del fallito. Ho invece eliminato dal gruppo dei privilegi generali quello delle spese di giustizia, per farne un privilegio speciale, a somiglianza di quello sugli immobili. La causa di favore di dette spese, sia che esse riguardino i mobili sia che concernano gli immobili, risiede sempre nel vantaggio che procurano alla massa dei creditori concorrenti sul prezzo della cosa espropriata. Appariva pertanto ingiustificata l'estensione del privilegio su mobili diversi da quelli che hanno formato oggetto dell'esecuzione. Il privilegio generale dei tributi diretti è esteso (art. 2752 del c.c., terzo comma), subordinatamente a quello dello Stato, ai tributi degli enti locali, per porre in armonia il sistema del codice con la legge sulla finanza locale. Ho poi richiamato nel codice i privilegi che la legge sulla previdenza sociale e quella sugli infortuni sul lavoro accordano ai crediti per contributi di assicurazione (art. 2753 del c.c. e art. 2754 del c.c.).
In breve : non si può fare ciò che si vuole specialmente se il "natante" è regolarmente iscritto ed ha un LIBRETTO DI NAVIGAZIONE ( VEDI FOTO) , essendo iscritto ha di fatto un proprietario e se ci si vuole appellare all'articolo 2756 bisogna rivolgersi ad un avvocato che avvii tutte le procedure in modo da avere IL TITOLO PER POTER VENDERE IL BENE MOBILE REGISTRATO è bene ricordare che in caso di controversie ci sono delle procedure che si devono attuare prima di "appropiarsi" di un bene mobile , anche se natante!
In definitiva ciò che mi sento di dire è che se vi accingete a comprare o vendere un natante / barca o altro mezzo affidatevi a queste figure :
- Mediatore Marittimo che per LEGGE è tenuto ad avere responsabilità, l'art. 1759, comma 1 c.c. impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
- Perito Navale , una Perizia Navale serve a non prendere fregature e soprese nell'acquisto di imbarcazioni, che sia un Gommone, una Barca a vela o una Nave è consigliato richiedere una Perizia, ci sono diversi organi quali R.I.N.AA. , UDICER ecc. ecc. che possono aiutare il cliente in questa fase.
Lasciate stare amici o "tuttologi" che rischierebbero solo di dare consigli sbagliati.
BUON VENTO!

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